Articolo 1 – Costituzione e sede

1.1. È costituita l’associazione di promozione sociale, ente del terzo settore, denominata “Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera – APS” (di seguito per brevità indicata come Wikimedia Italia), con sede nel comune di Milano.

1.2. Il consiglio direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

1.3. L’associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le finalità di cui all’articolo 3 destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell’associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all’articolo 8, comma 2, del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17). I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia, pari opportunità e non discriminazione che consentono l’effettiva partecipazione dei soci alla vita dell’associazione stessa e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

La durata dell’associazione è illimitata.

Articolo 2 – Filiazione

2.1. Wikimedia Italia collabora con Wikimedia Foundation, Inc., fondazione costituita secondo le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l’Italia.

2.2. Wikimedia Italia ha il diritto di utilizzare i marchi e i loghi appartenenti a Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento da Wikimedia Foundation, Inc.

Articolo 3 – Finalità e attività

3.1. Wikimedia Italia persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare un maggiore accesso alla conoscenza e alla formazione, tramite la diffusione, il miglioramento e l’avanzamento del sapere e della cultura: promuove la produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera; incrementa l’informazione e la consapevolezza sulle questioni sociali e filosofiche correlate. Nel senso inteso dall’associazione, la “conoscenza libera” è costituita da ciò che non è coperto da diritto d’autore e diritti connessi e dalle opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che permetta a chiunque di usarle, studiarle, modificarle e ridistribuirle, per qualsiasi finalità, incluse quelle commerciali, fatte salve, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l’attribuzione della paternità e di condividere allo stesso modo le opere derivate.

3.2. Al fine di perseguire le finalità sopra riportate, Wikimedia Italia realizza in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
    • la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
    • la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
    • la promozione e il sostegno di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
    • la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
    • la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all’esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
    • la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
    • l’organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
    • la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell’uso delle licenze libere e approcci partecipativi;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:
    • organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all’interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l’uso consapevole della rete e degli strumenti informatici.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

Wikimedia Italia non ha interesse a intervenire nella gestione dei siti di Wikimedia Foundation, Inc. e di OpenStreetMap Foundation.

3.3. L’associazione può esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il consiglio direttivo individua le attività diverse.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

3.4. Wikimedia Italia persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

3.5. L’associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

3.6. Qualora se ne presentasse la necessità, l’associazione potrà stipulare accordi o convenzioni per il raggiungimento degli scopi sociali, con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

Articolo 4 – I soci e i volontari

4.1. Possono aderire all’associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.3. Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può accogliere sostenitori, che non acquisiscono lo status di socio, che forniscono sostegno economico alle attività dell’associazione.

4.4. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’assemblea entro il 30 novembre dell’anno precedente. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 7 giorni prima della prima assemblea dell’anno.

4.5. Il consiglio direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell’aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il collegio dei garanti, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

4.6. I volontari sono persone, socie o non socie, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Articolo 5 – Perdita della qualifica di socio

5.1. La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • decadenza, con delibera del consiglio direttivo, per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini specificati dall’articolo 4;
  • recesso, che deve essere manifestato per iscritto al consiglio direttivo;
  • esclusione o radiazione deliberata dal consiglio direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell’associazione. Contro ogni provvedimento del consiglio direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

6.1. I soci sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota associativa stabilita dall’assemblea;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

I soci hanno il diritto di:

  • frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle assemblee e votare direttamente o per delega;
  • conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • recedere dall’associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
  • proporre progetti e iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici;
  • eleggere i membri degli organi sociali e, se maggiorenni, essere eletti;
  • esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento.

6.2. Per la partecipazione alle assemblee possono essere delegati i soci maggiorenni, con un massimo di tre deleghe a delegato, innalzate a cinque per le assemblee straordinarie nel caso in cui l’associazione conti più di 500 soci.

Articolo 7 – Gli organi sociali

7.1. Gli organi sociali dell’associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente e il vice presidente;
  • il collegio dei garanti;
  • l’organo di controllo.

7.2. Tutte le cariche associative sono elettive e, a eccezione dell’organo di controllo, non retribuite e sono rieleggibili all’interno dei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento, che può inoltre prevedere requisiti per l’idoneità, o condizioni per la decadenza, in materia di conflitto d’interessi, e condizioni di decadenza per inattività.

Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle stesse, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

7.3. Può essere consentita la partecipazione alle riunioni degli organi sociali anche via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l’identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il segretario della riunione o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente di accertare l’identità e la legittimazione di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio.

7.4. Inoltre, possono effettuarsi in sede assembleare votazioni per referendum indette fra tutti i soci con le modalità di cui nel regolamento e l’espressione del voto dei soci avviene con votazione tramite scheda digitale.

Gli organi sociali, su decisione del rispettivo presidente, possono effettuare votazioni non contestuali per via telematica: in tal caso, ciascun membro dell’organo può esprimere il proprio voto entro il termine fissato dal presidente. Tale votazione si deve svolgere con modalità che consentano l’univoca identificazione del votante e la registrazione del voto espresso. Tutte le deliberazioni così adottate sono inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo. Per le delibere concernenti lo scioglimento, le modifiche statutarie oppure quando lo richiede un terzo degli associati, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 8 – L’assemblea dei soci

8.1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.

L’assemblea è composta da tutti i soci.

8.2 Le riunioni dell’assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto (via lettera, fax o posta elettronica) contenente il luogo, la data e l’ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l’ordine del giorno, da pubblicarsi anche sul sito dell’associazione almeno 15 giorni prima e da comunicare a ogni socio almeno 15 giorni prima.

8.3 L’assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del presidente o di almeno il 10% degli associati. L’assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente, anche su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati, per modifiche dello statuto, nonché per lo scioglimento dell’associazione stessa.

8.4. L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.

I compiti dell’assemblea ordinaria sono:

  • eleggere il consiglio direttivo;
  • eleggere i componenti del collegio dei garanti;
  • eleggere i componenti dell’organo di controllo;
  • deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
  • approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell’anno sociale successivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal consiglio direttivo per motivi d’urgenza;
  • fissare l’ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli associati;
  • deliberare su eventuali regolamenti interni;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

All’assemblea sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all’articolo 25 del Codice del terzo settore.

8.5. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario dell’associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 9 – Il consiglio direttivo

9.1. Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea dei soci. È composto da un numero di persone, scelte per la maggioranza tra gli associati, stabilito dall’assemblea e comunque non inferiore a cinque e non superiore a nove.

9.2. I componenti del consiglio restano in carica due esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio di mandato e si rinnovano ad anni alterni per metà, approssimata per eccesso o per difetto se il numero dei componenti è dispari.

9.3. In caso dimissioni, cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato o altro motivo che causi una vacanza nel consiglio direttivo, questo è integrato tramite nomina da parte del consiglio direttivo del primo dei non eletti o elezioni suppletive da parte dell’assemblea, nei modi previsti dal regolamento. In assenza del regolamento il sostituito verrà nominato dal consiglio direttivo seguendo l’ordine di preferenza dei non eletti, in mancanza di questi il sostituto sarà nominato dall’assemblea.

Le integrazioni effettuate dal consiglio direttivo sono confermate dalla prima assemblea utile. In caso di conferma il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito; in caso contrario l’assemblea procede seduta stante a elezione suppletiva.

9.4. Il consiglio direttivo decade nella sua interezza qualora, a seguito di dimissioni o per qualsiasi altra ragione, il numero di membri eletti dall’assemblea sia pari o inferiore alla metà della dimensione stabilita per il consiglio direttivo.

Entro 30 giorni dalla decadenza del direttivo, l’assemblea procede al rinnovo, garantendo il rispetto del principio del rinnovo ad anni alterni di cui al precedente articolo 9, comma 2. Tale assemblea è convocata in tempo utile dal presidente uscente; in sua mancanza o inadempienza, provvede il consigliere uscente più anziano di età diverso dal presidente; in sua mancanza o inadempienza, provvede l’organo di controllo (ovvero il suo presidente, se collegiale).

9.5. Nella prima seduta dopo le elezioni elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Il consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’associazione.

9.6. Non può essere nominato: l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.7. Il consiglio direttivo viene ordinariamente convocato a cura del presidente. Può inoltre essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno la metà meno uno dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

9.8. Il consiglio direttivo ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell’assemblea, le attività esecutive relative all’associazione;
  • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall’assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
  • deliberare circa l’ammissione dei soci;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti.

9.9. Il consiglio direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione o il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo utilizzarli in caso di necessità per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant’altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione di Wikimedia Italia.

Il consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri nei limiti individuati con propria deliberazione; può inoltre dare mandato a soci o a terzi per l’assunzione di determinati incarichi operativi anche in via continuativa, sotto la responsabilità di uno o più consiglieri.

Articolo 10 – Il presidente

10.1. Il presidente dell’associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e resta in carica un anno fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio del suo mandato. La decadenza dalla carica di presidente non comporta la decadenza dalla carica di componente del consiglio direttivo.

10.2. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’associazione stessa, presiede e convoca il consiglio direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

In caso di necessità e di urgenza il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3. Il consiglio direttivo nomina tra i propri membri anche un vice presidente, che resta in carica un anno. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione svolge le funzioni del presidente e convoca il consiglio direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del presidente.

Articolo 11 – Collegio dei garanti

11.1. L’assemblea elegge un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti, che restano in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

11.2. Il collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12 – Organo di controllo

12.1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.

12.2. I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.4. Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

12.5 In ogni caso l’assemblea, nelle more dell’iscrizione nel Registro unico del terzo settore, anche in assenza delle condizioni indicate nell’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nominerà un organo di revisione monocratico o collegiale che resterà in carica tre esercizi. La funzione dell’organo di revisione potrà essere svolta dall’organo di controllo, se nominato, purché almeno un componente sia iscritto al Registro dei revisori legali.

Articolo 13 – Il patrimonio sociale e le entrate

13.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • fondo di dotazione costituito al fine dell’acquisizione e del mantenimento della personalità giuridica;
  • conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
  • beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’associazione, compresi quelli acquistati dalla stessa con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
  • contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni, nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
  • eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute e le eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all’incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore o per delibera del consiglio direttivo.

13.2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi dell’associazione e i relativi organi devono preservarne l’integrità.

L’associazione svolge le proprie attività con:

  • i redditi derivanti dall’amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e gli eventuali oneri previsti da specifiche norme di legge;
  • gli eventuali avanzi di gestione;
  • gli eventuali utilizzi del fondo per la stabilizzazione delle erogazioni;
  • gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie;
  • ogni altra entrata non destinata all’incremento del patrimonio;
  • gli eventuali utilizzi del fondo di dotazione;
  • gli eventuali contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati;
  • i ricavi da attività di interesse generale o da attività diverse;
  • le quote associative.

13.3. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 – Il bilancio

14.1. L’esercizio sociale si intende dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un bilancio all’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo; ovvero entro il 30 giugno in caso di comprovata necessità o impedimento .

14.2. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.

14.3. La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’associazione.

14.4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione.

Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci.

14.5. Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs.117/2017, il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio sociale, redatto secondo quanto previsto da tale articolo, da sottoporre all’approvazione da parte dell’assemblea unitamente al bilancio di esercizio di ogni anno.

Articolo 15 – Modifica dello statuto

15.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

15.2. A norma dell’articolo 21 del Codice civile il presente statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell’assemblea.

15.3. Le assemblee straordinarie di modifica dello statuto sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la partecipazione di un ottavo dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

Articolo 16 – Scioglimento dell’associazione

16.1. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori; l’avviso dell’assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell’associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell’assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

16.2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore qualora l’ente risulti iscritti in detto registro, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore scelti dall’assemblea, o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia sociale.

Articolo 17 – Disposizioni finali

17.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti, al Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17) e al Codice civile.

Statuto rettificato il 28 febbraio 2023, allegato atto notarile.