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Creative Commons e SIAE: chi promuove gli autori?

All’interno della nostra serie di articoli su SIAE, rispondiamo a qualche domanda che riceviamo frequentemente. Ripubblichiamo di seguito un capitolo di SIAE: funzionamento e malfunzionamenti dell’avv. Aliprandi, pubblicato in CC BY-SA 4.0.

Segnaliamo inoltre lo studio dell’Istituto Bruno Leoni sull’inefficienza di SIAE.

Il sistema SIAE e le licenze Creative Commons

Uno dei dilemmi emersi in questi ultimi dieci anni riguarda il rapporto che ha il sistema di gestione collettiva, rigido e burocratizzato, tipico di SIAE e nuove forme di auto-gestione dei diritti d’autore come le licenze open. Queste licenze (tra cui le più note sono le Creative Commons) integrano per loro natura un modello disintermediato dei diritti d’autore, nel quale è appunto l’autore stesso (o comunque il titolare dei diritti) a gestire i diritti sulla sua opera attraverso l’applicazione di una licenza d’uso.

Questa pratica non è vista di buon occhio da buona parte delle collecting society, poiché vista in conflitto con l’attività di intermediazione da esse svolta. In altre parole, l’autore deve scegliere se preferisce gestire autonomamente i suoi diritti (per di più in un’ottica open) o se al contrario vuole demandare questa attività ad un soggetto intermediario. Tecnicamente le due cose potrebbero convivere (come dimostrato dal progetto “sperimentale” della collecting society olandese BUMA/STEMRA[13]).

Ad inizio del 2009 è stato costituito un gruppo di lavoro[14] che comprendeva sia i portavoce della community italiana Creative Commons sia alcuni dirigenti SIAE per capire se fosse possibile sperimentare anche in Italia una soluzione simile a quella olandese, cioè se fosse possibile modificare la normativa interna di SIAE affinché gli autori iscritti potessero in alcuni casi e ad alcune condizioni rilasciare le loro opere sotto licenza open. L’iniziativa, indubbiamente meritoria, in realtà è finita in un nulla di fatto a causa dell’abbandono dei lavori da parte di SIAE (per altro registrato per facta concludentia e mai ufficialmente comunicato dall’ente).

E a conferma dell’intenzione di SIAE di non accettare alcuna apertura in tal senso, è arrivata l’approvazione del nuovo Regolamento generale (febbraio 2013), anch’essi improntati all’esclusione del modello open come possibilità parallela. Il rapporto autore-SIAE – come abbiamo già spiegato – è un rapporto esclusivo, per effetto dell’art. 24 del testo vigente.

Contro questo approccio eccessivamente rigido si è espressa la direttiva Barnier del 2014. Tra i punti chiave della direttiva c’è proprio un riferimento esplicito al fenomeno dell’open licensing: si chiede infatti alle collecting europee una maggiore flessibilità, in modo da rendersi più adeguate ad un mercato dei contenuti creativi sempre più digitale e transnazionale.

In particolare, all’articolo 5 della direttiva, vengono definiti i diritti e le prerogative che le collecting society devono garantire agli autori iscritti. E tra questi, al comma 3, vi è proprio quello di “concedere licenze per l’uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta”.[15]

In sostanza, anche gli autori iscritti a una collecting society dovranno avere la possibilità di scegliere quali opere affidare alla gestione dell’ente e quali invece “auto-gestire” secondo altri modelli (tra cui ad esempio l’applicazione di una licenza open). Il citato articolo 24 del Regolamento Generale SIAE dovrà quindi essere oggetto di modifica per risultare compatibile con il nuovo quadro giuridico sancito dalla direttiva.[16]

Note

13. http://punto-informatico.it/2054803/PI/News/siae-olandese-accoglie-creative-commons.aspx.
14. Si veda il comunicato datato 10 gennaio 2009.
15. Il successivo comma 4, inoltre, precisa: “I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l’autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, conformemente al paragrafo 2, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. L’organismo di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario.”
16. A tal proposito si veda anche l’articolo La scelta di diffondere musica senza Siae sarà permessa anche agli autori famosi.