Fotografie libere in biblioteche e archivi: cosa cambia con la Legge sulla Concorrenza

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Fotografie libere in biblioteche e archivi: cosa cambia con la Legge sulla Concorrenza

Oggi, a seguito di un iter complesso, è entrata in vigore la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017), che contiene novità rilevanti in merito alla libera riproduzione fotografica dei beni culturali. Sul tema, Wikimedia Italia si è più volte espressa negli ultimi mesi, sia nel quadro della mostra Opera Libera sia sostenendo l’appello promosso dal movimento Fotografie libere per i beni culturali.
La legge interviene sull’art. 108 del Codice dei beni culturali dando la possibilità di fotografare senza autorizzazione preventiva le pagine di documenti d’archivio o volumi a stampa con attrezzature proprie (per esempio il cellulare), posto che vi si abbia avuto accesso legittimamente e si rispetti il diritto d’autore.
Inoltre, come riportato nell’articolo pubblicato sul blog di Fotografie libere per i beni culturali, la legge approvata rimuove il riferimento a «ragioni strettamente “personali” o “di studio” come previsto sinora».
I cambiamenti rappresentano indubbiamente una novità positiva per studiosi e ricercatori, il cui lavoro di approfondimento non può prescindere dall’accesso e dal libero riutilizzo delle fonti.
Wikimedia Italia non può che accogliere con favore questa notizia, come ogni provvedimento orientato a favorire la libera diffusione della conoscenza. L’applicazione del codice dei beni culturali alla comunicazione digitale, e in particolare ai progetti Wikimedia, resta tuttavia problematica per via di alcune espressioni non al passo coi tempi.
In particolare, l’art. 108 reitera spesso l’esclusione dello scopo di lucro, ma non è dato sapere come si applichi questo principio quando si pubblica (e quindi riproduce) una foto in rete. Ad esempio i progetti Wikimedia sono beni comuni ospitati e sostenuti da enti senza scopo di lucro, ma i singoli utenti possono avere scopi di lucro purché ne rispettino la licenza.
Viceversa, in siti come Facebook o Google Photos (privati, proprietari e alimentati da copyright esclusivi), il singolo utente può non avere scopo di lucro ma la piattaforma nel suo complesso ha unicamente scopo di lucro.
Anche l’obbligo di rendere impossibile l’ulteriore riproduzione delle immagini divulgate risulta di difficile applicazione sul web. La possibilità che un’immagine digitale sia ulteriormente riprodotta, e con quali scopi, dipende solo dalle tecnologie disponibili ora o in futuro e non è in alcun modo controllabile dall’individuo nel momento in cui scatta o pubblica la foto di un bene culturale. Si pone quindi il problema del cosiddetto “utente ennesimo” di una riproduzione e del suo impatto sull’utente primo (che viene “a contatto” con un bene e ne scatta una foto).
In conclusione, Wikimedia Italia continuerà a lavorare perché la legge aiuti i cittadini a documentare il patrimonio culturale. Auspichiamo in particolare la rimozione dalla legge di ogni concetto giuridico che non sia di sperimentata applicazione nella giurisprudenza, la riduzione delle sovrapposizioni con la legge sul diritto d’autore e l’unificazione del diritto d’autore a livello di Unione europea.

Nell’immagine: André Corneille Lens, Ercole protegge pittura da ignoranza e invidia, pubblico dominio, via Wikimedia Commons