Wiki Loves Monuments e la Giurisprudenza – parte 3

Le istituzioni che ci sostengono
10 Maggio 2012
Habemus Pavia
14 Maggio 2012
Show all

Wiki Loves Monuments e la Giurisprudenza – parte 3

Parte terza: dell’importanza di saper interpretare correttamente (ovvero: il lieto fine)

Dopo esservi sciroppati tutti i racconti sulla legislazione italiana e la libertà di panorama eccetera eccetera (in caso ve li foste persi: parte 1, parte 2) finalmente vi spieghiamo perché Wiki Loves Monuments si può fare -siete un po’ emozionati, vero?

Come dicevamo venerdì scorso, nonostante le problematiche incontrate non ci siamo scoraggiati e abbiamo cercato di capire se davvero la situazione fosse così nera come si prospettava. E quale miglior modo per comprendere la legge se non la legge stessa? Abbiamo contattato degli avvocati e ci siamo fatti spiegare se e come fosse possibile uscire dall’impasse legislativa-burocratica in cui eravamo finiti.

L’avvocato Massimo Stefanutti ci ha fornito la seguente distinzione di tipologie di beni culturali:

  1. beni sui quali vi sono diritti di proprietà intellettuale, ancora in essere secondo la vigente L. 633/1941: per esempio, tutte le opere di architetti moderni o contemporanei, senza che siano decorsi i 70 anni dalla morte;
  2. beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio;
  3. beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio ma comunque soggetti agli artt. 107/110 D.lgs. 42/2004;
  4. beni (anche se ricompresi nelle lettere 2 e 3) che sono esposti in luogo pubblico;
  5. beni appartenenti a privati o ad enti non riconducibili allo stato (per esempio appartenenti ad enti ecclesiastici);

sui beni indicati nei punti da 2 a 5 non vi sarebbero limiti alla riproduzione, anche per fini commerciali. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, infatti, non fa distinzione tra beni esposti alla pubblica vista e non: esso ne regolamenta la possibilità di fruizione, ma come controllare tale fruizione quando si tratta di un bene visibile e consumabile dalla pubblica via?  Inoltre, il Codice è figlio del Decreto Ronchey, avente come oggetto i musei, le biblioteche, gli archivi di Stato e i beni mobili in esso contenuti, dunque le norme in esso contenute non farebbero riferimento ai beni immobili nella loro esteriorità.

Infine, Stefanutti ci porta a conoscenza di una circolare del Ministero dei Beni Culturali (n. 50 del 7/06/1995), a cui si conformano la maggior parte delle Soprintendenze italiane, che esenterebbe dal pagamento le riprese in esterno dei beni, qualora eseguite fuori dai confini del monumento interessato.

Anche il professore avvocato Giorgio Resta fornisce una classificazione dei beni culturali:

  1. beni posti in luogo privato e sottratti alla pubblica vista;
  2. beni sui quali insistano veri e propri diritti di proprietà intellettuale (ad esempio il nuovo Auditorium nel Parco della Musica di Roma);
  3. beni liberi da diritti di proprietà intellettuale e soggetti alla disciplina prevista dagli artt. 107-110 del Codice dei beni culturali (ad esempio il David di Donatello);
  4. beni – ivi compresi quelli della categoria 2) – esposti alla pubblica vista (ad esempio il Colosseo, la Fontana dei Fiumi del Bernini, eccetera).

Per i beni sottratti alla pubblica vista (tipologia 1), bisognerà attenersi alle disposizioni degli enti o dei privati legittimati a regolarne l’accesso. Stessa cosa per quanto riguarda le tipologie 2 e 3. Tuttavia, qualora queste ultime due categorie di beni ricadano nella 4, secondo Resta “dovranno ritenersi assoggettati ad un regime di commons puro e semplice”, in quanto il sistema concessorio costruito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sembra basato sull’ipotesi della presenza del bene in un luogo ad accesso regolamentato, anche in virtù del fatto che il Codice proviene dal Decreto Ronchey, come sottolineato anche dall’avvocato Stefanutti.

Sebbene il discorso non si applichi ai siti archeologici o ad altri beni il cui ingresso sia in qualche modo regolato da orari o ticket e/o non siano liberamente visibili dalla strada, si tratta comunque di un grande passo avanti.

A questo punto, non avete più scuse: partecipare a Wiki Loves Monuments non vi sporcherà la fedina penale né minerà il vostro essere dei bravi cittadini, anzi!

Cosa state aspettando?

 

Parte prima: di come i nostri eroi scoprivano le insidie della legge italiana

 Parte seconda: di come qualcuno fece delle domande e (non) ottenne delle risposte

 

Approfondimenti:

Il testo completo dell’osservazione dell’avvocato Stefanutti

http://www.massimostefanutti.it/Diritto-Fotografia/pdf/Note%20sulla%20riproduzione%20fotografica%20di%20beni%20immobili.pdf

“Chi è proprietario delle Piramidi”, articolo del professore avvocato Giorgio Resta

http://www.mulino.it/rivisteweb/scheda_articolo.php?id_articolo=31408

 

Ringraziamo Federico Morando, Massimo Stefanutti e Giorgio Resta per l’interessamento e le preziose informazioni forniteci.