Cosa intendiamo per Libertà di Panorama 

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Cosa intendiamo per Libertà di Panorama 

Il diritto d’autore e le opere esposte sulla pubblica via

Per capire appieno il problema della cosiddetta “libertà di panorama” (o forse, più propriamente, della “mancanza di libertà di panorama”) è necessario fare una premessa su come funziona il diritto d’autore su alcuni particolari tipi di immagini. Parliamo più precisamente di opere architettoniche, scultoree o pittoriche che sono esposte sulla pubblica via, come ad esempio edifici, ponti, torri, chiese, monumenti, statue, affreschi, murales. Tutte queste opere sono protette dal diritto d’autore, “automaticamente” fin dal momento della loro creazione. Questa tutela si estende a tutte le loro riproduzioni, anche quelle fotografiche; e dura 70 anni dalla morte dell’autore (o dell’ultimo autore nel caso di opere realizzate da più persone). 

Un esempio abbastanza noto: il ponte dell’architetto Calatrava che incrocia l’Autostrada del sole all’altezza di Reggio Emilia. Sul sito del Comune di Reggio Emilia c’è una pagina in cui si spiega che l’architetto ha ceduto i diritti di utilizzazione alla municipalità e dunque, per diffondere fotografie dell’opera è necessario rispettare i termini d’uso esposti sul sito e in alcuni casi chiedere direttamente al Comune le autorizzazioni.

La conseguenza di questo particolare aspetto del diritto d’autore è che quando si scattano foto sulla pubblica via e foto di panorama si corre il rischio di ritrarre più o meno consapevolmente un’opera tutelata e quindi di incappare in un potenziale rischio legale. Un rischio che rimane appunto potenziale e ipotetico perché non è detto che il titolare dei diritti si accorga della violazione e abbia davvero voglia di ricorrere alle vie legali. Ma comunque il rischio sussiste.

Quando subentra anche il diritto dei beni culturali

A questo si deve aggiungere un’ulteriore complicazione derivante dal Codice Beni Culturali italiano, il quale agli articoli 107 e 108 istituisce un diritto dominicale sulle riproduzioni di opere d’arte, monumenti, edifici classificati come beni culturali anche oltre alla scadenza dei diritti d’autore (70 anni dalla morte). Secondo questo diritto, chi vuole riprodurre immagini di beni culturali a scopi commerciali deve chiedere l’autorizzazione all’ente che ha in custodia il bene (ad esempio il museo, il ministero, la regione, il comune) e versare un canone per la riproduzione. Alcuni chiamano questo diritto “pseudo-copyright” perché, nonostante non sia formalmente un diritto d’autore o un diritto connesso, di fatto produce lo stesso effetto, cioè quello di vincolare le riproduzioni delle opere. Inoltre questo diritto sembra palesemente in contrasto con l’art. 14 della più recente direttiva europea sul copyright (dir. 2019/790), esponendo potenzialmente l’Italia a procedure di infrazione e a ricorsi di fronte la Corte di Giustizia UE.

Il problema e le possibili soluzioni a livello normativo

Ricapitolando: le immagini di panorama che contengono opere tutelate dal diritto d’autore (in quanto i loro autori non sono ancora morti da più di 70 anni) possono innescare problemi legati proprio al copyright. Dall’altro lato le immagini di panorama che contengono edifici e monumenti classificati come beni culturali possono innescare un problema di “pseudo-copyright” anche se si tratta di opere molto antiche perché, ad alcune condizioni, vi è l’obbligo di acquisire una preventiva autorizzazione e versare dei compensi per il loro utilizzo.

La libertà di panorama sarebbe quindi una risposta a questa complicazione che rischia di scoraggiare la diffusione di certe immagini e di appesantire eccessivamente la disciplina di attività per lo più innocue, di divulgazione culturale, di svago o di promozione turistica. In sostanza essa consisterebbe in un principio giuridico secondo cui, se l’immagine in questione è appunto una fotografia di panorama, cioè un’immagine che non indugia specificamente su un’opera, l’autore dello scatto e i suoi aventi causa (es. i committenti, gli editori) non devono preoccuparsi di chiedere licenze e autorizzazioni ai titolari delle opere ritratte.

Questa norma rientrerebbe tra le cosiddette eccezioni al diritto d’autore (o limitazioni al diritto d’autore), cioè quelle “aree franche” in cui la tutela degli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti passa in secondo piano rispetto ai diritti degli utilizzatori.

La geografia della libertà di panorama in Europa

Mappa che illustra la situazione libertà di panorama nei Paesi europei.

Verde scuro: riconosciuta, incluse opere d’arte
Verde chiaro: riconosciuta solo per gli edifici
Giallo: riconosiuta solo per uso non commerciale
Rosso: non riconosciuta in alcun caso


Made by King of Hearts based on Quibik’s work, CC BY-SA 3.0, da Wikimedia Commons

Come si può facilmente dedurre da questa mappa, molti paesi europei hanno già nei loro sistemi giuridici una norma di quel tipo, più o meno ampia (verde = libertà di panorama più ampia; giallo = libertà di panorama più limitata). L’Italia, assieme alla Svezia, alla Grecia, all’Ucraina, alla Bielorussia, ha invece scelto di lasciare nell’incertezza i propri cittadini.

Negli anni compresi tra il 2015 e 2017, in occasione del dibattito politico che ha portato alla direttiva UE sul copyright del 2019, alcuni europarlamentari hanno cercato di inserire questo principio nella direttiva affinché finalmente le legislazioni di tutti i 27 paesi dell’Unione fossero costrette ad allinearsi (si vedano in particolare le proposte avanzate da Julia Reda). Ma la proposta trovò forte resistenza da parte di alcuni paesi e quindi fu stralciata, non arrivando quindi a far parte del testo definitivo della direttiva ora in vigore.

Per approfondire

Sul tema ho tenuto un intervento nell’ambito dell’incontro divulgativo “La libertà di panorama e il libero riuso delle immagini dei beni culturali: la lunga strada verso il riconoscimento di un bene comune” (Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, 13 gennaio 2024); è disponibile l’intera registrazione video (con slides), utile per una maggiore comprensione del problema e del background teorico.

Alcune letture di approfondimento significative sono:

Simone Aliprandi

Avvocato e dottore di ricerca, si occupa da vent’anni di consulenza, ricerca e formazione nel campo della proprietà intellettuale e più in generale del diritto delle tecnologie digitali. Collabora stabilmente come docente con alcuni istituti universitari e attualmente è professore a contratto presso ISIA Firenze, Università di Bologna e Università Telematica IUL. Ha una florida attività come divulgatore sul web e ha pubblicato vari libri e articoli, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft. Dal 2010 dirige una collana per Ledizioni La sua più recente monografia è “L’autore artificiale. Creatività e proprietà intellettuale nell’era dell’AI” (Ledizioni, 2023). 

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Immagine: Mole Antonelliana di sera, di Abbrey82, CC BY-SA 4.0, da Wikimedia Commons